I diversi bandi di cui in oggetto emanati sul PSR Calabria 2014/2020, prevedono, tra i requisiti di ammissibilità, che i beneficiari, al momento del rilascio della domanda, siano “agricoltori in attività”, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale”.
La Circolare Agea Coordinamento Prot. N. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 - avente ad oggetto "REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.140 DEL 20 MARZO 2015 E REVISIONE COMPLESSIVA DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI" - al punto 2.5 stabilisce che il possesso e l'accertamento della qualifica di “agricoltore in attività” è demandato agli Organismi Pagatori e l’esito positivo del controllo deve essere trasmesso ad AGEA Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN.
Successivamente, AGEA Coordinamento provvede all'acquisizione del dato e lo rende disponibile nella pertinente area del fascicolo aziendale sul sistema SIAN ai fini ell'accertamento di tale requisito.
Per le Misure in questione, nella predisposizione degli Elenchi Regionali Definitivi, i beneficiari che al momento della chiusura della relativa istruttoria non avevano il requisito di “agricoltore in attività” (alla data del rilascio della domanda di sostegno) sono stati ritenuti “non ammissibili”, per la normativa sopra esposta.
Successivamente alla pubblicazione degli Elenchi Regionali Definitivi, diversi beneficiari ritenuti non ammissibili hanno acquisito (ovvero hanno in corso di acquisizione) lo status di “agricoltore in attività”, riconosciuto dall’OP ARCEA, ai sensi della normativa sopra citata, a decorrere da data antecedente al momento del rilascio della domanda di sostegno.
Con apposito Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ARCEA ha stabilito il termine perentorio del 10 maggio 2017 per la trasmissione dei necessari documenti da parte dei CAA ai fini della risoluzione dell’anomalia di “agricoltore attivo” per l’annualità 2016.
Il termine ultimo è fissato a quando l’OP ARCEA concluderà le procedure di riconoscimento per l’anno 2016 e renderà disponibile i dati ad AGEA Coordinamento.
Pertanto, a conclusione delle procedure di riconoscimento, si procederà, in autotutela, al riesame dei beneficiari ritenuti non ammissibili negli Elenchi Regionali Definitivi.
Contestualmente si procederà al riesame in autotutela di singole posizioni laddove l’Amministrazione ne ravveda la necessità.